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Sez. 1, Sentenza n. 13070 del 06/04/1987 Ud. (dep. 22/12/1987) Rv. 177299 - 01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALORE PROBATORIO - CRITERI E LIMITI - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1987-04-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/177299-01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALORE PROBATORIO - CRITERI E LIMITI - NOZIONE.*

Il problema centrale della chiamata in correità è tutto nella ricerca dei criteri e dei limiti entro i quali può ad essa attribuirsi efficacia probatoria, nella prospettiva del raggiungimento della certezza giudiziale, che costituisce la condizione e la garanzia della sentenza di condanna. Tali criteri devono essere considerati nella conciliazione di due opposti interessi: la prima esigenza attiene al principio del libero convincimento ed a quello correlativo e complementare della ricerca della verità, sicché la chiamata di correo non potrebbe essere esclusa senza per ciò stesso vulnerare il principio del libero convincimento; la seconda esigenza risponde alla necessità che le proposizioni accusatorie dell'imputato o del coimputato, legittimamente introdotte nel processo come mezzo di prova, non siano inaffidabili per quel tanto di sospetto che è connaturato alla chiamata di correo, sia per la posizione di chi la effettua, che, non essendo teste, non è impegnato alla verità delle sue dichiarazioni, sia per la molteplicità delle ragioni, non sempre individuabili, che possono avere ispirato l'imputato ad accusare altri (ragioni che possono andare dal vero e proprio pentimento all'interesse a fruire degli eventuali benefici previsti dallo ordinamento o di eventuali trattamenti particolari, a ragioni puramente ideologiche o di altra natura meno rassicuranti sul piano dell'affidabilità). (V mass n 176328; (V mass n 176163; (V mass n 176161).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 348 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 348 bis, Cod. Proc. Pen. art. 450 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)