Sez. 3, Sentenza n. 2507 del 18/04/1984 (Rv. 434521 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - IN GENERE - CLAUSOLE DI ADEGUAMENTO (COSIDDETTE CLAUSOLE ISTAT) - INEFFICACIA EX ART. 1 DEL D.L. N. 426 DEL 1973 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - IN GENERE - CLAUSOLE DI ADEGUAMENTO (COSIDDETTE CLAUSOLE ISTAT) - INEFFICACIA EX ART. 1 DEL D.L. N. 426 DEL 1973 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
In tema di locazione di immobili urbani, il quarto comma dell'art. 1 del d.l. 24 luglio 1973 n. 426 (convertito nella legge 4 agosto 1973 n. 495), il quale dispone l'inefficacia delle clausole di adeguamento del canone dirette a compensare eventuali effetti di svalutazione monetaria, si riferisce ai soli contratti soggetti alla proroga legale di cui al primo comma e non opera, pertanto, con riguardo ai contratti con scadenza convenzionale posteriore al termine di detta proroga (31 gennaio 1974), come tali estranei al suo ambito di operatività. (Conf 6035/83, mass n 430843; (Conf 5706/83, mass n 430606).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/07/1973 num. 426 art. 1 CORTE COST., Legge 04/08/1973 num. 495 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)