Sez. 3, Sentenza n. 6035 del 14/10/1983 (Rv. 430843 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - IN GENERE - CLAUSOLE DI ADEGUAMENTO DEL CANONE - INEFFICACIA EX ART. 1 DEL DECRETO LEGGE N. 426/1973 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - IN GENERE - CLAUSOLE DI ADEGUAMENTO DEL CANONE - INEFFICACIA EX ART. 1 DEL DECRETO LEGGE N. 426/1973 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
In tema di locazione di immobili urbani, il quarto comma dell'art. 1 del decreto legge 24 luglio 1973 n. 426 (convertito nella legge 4 agosto 1973 n. 495), il quale dispone l'inefficacia delle clausole di adeguamento del canone, dirette a compensare eventuali effetti di svalutazione monetaria, si riferisce ai soli contratti soggetti alla proroga legale di cui al primo comma, e non opera, pertanto, ai contratti soggetti alle proroghe legali di cui al primo comune, e non opera, pertanto con riguardo ai contratti con scadenza convenzionale posteriore alla data di tale proroga. (Conf 6471/81, mass n 417302; (Conf 6436/81, mass n 417255; (Conf 1923/81, mass n 412610).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/07/1973 num. 426 art. 1 CORTE COST., Legge 04/08/1973 num. 495 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)