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Sez. L, Sentenza n. 3634 del 08/08/1977 (Rv. 387255 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - IN GENERE - DURATA - DISTINZIONE TRA PRESTAZIONI SANITARIE ED INDENNITA - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1977-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387255-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - IN GENERE - DURATA - DISTINZIONE TRA PRESTAZIONI SANITARIE ED INDENNITA - INAMMISSIBILITA.*

L'assistenza di malattia deve essere considerata unitariamente, quali che ne siano gli elementi costitutivi: come tale, essa ha, per legge, la durata massima di centottanta giorni nell'anno, indipendentemente dalla specie delle prestazioni che nei singoli casi si rendano necessarie. (nella specie, il ricorrente sosteneva che, nel caso in cui la malattia si protraesse oltre i centottanta giorni, la cessazione del diritto ad ulteriori assistenze sanitarie non farebbe venir meno il diritto all'indennita economica. La suprema Corte, nel respingere il ricorso, ha formulato il principio di diritto contenuto nella massima che precede). (Conf 3204/71, mass n 354609).*

Riferimenti normativi: Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST., Legge 11/01/1943 num. 138 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)