Sez. 2, Sentenza n. 3204 del 10/11/1971 (Rv. 354609 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA IN GENERE (DIRITTI DELLO ASSICURATO) - DECORSO DEL PERIODO DI CENTOOTTANTA GIORNI - CESSAZIONE DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA IN GENERE (DIRITTI DELLO ASSICURATO) - DECORSO DEL PERIODO DI CENTOOTTANTA GIORNI - CESSAZIONE DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI.*
Decorso il periodo di centoottanta giorni di assistenza, che e quello della cosiddetta 'malattia assistibilè cessa, nei confronti dello assicurato, ogni Obbligo dell' istituto (Inail), sicche nessuna prestazione puo piu pretendere, entro l'anno, il lavoratore infermo.*
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 31/10/1947 num. 1304 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)