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Sez. 2, Sentenza n. 3204 del 10/11/1971 (Rv. 354609 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA IN GENERE (DIRITTI DELLO ASSICURATO) - DECORSO DEL PERIODO DI CENTOOTTANTA GIORNI - CESSAZIONE DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI.*
Stato
decisa il 1971-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354609-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA IN GENERE (DIRITTI DELLO ASSICURATO) - DECORSO DEL PERIODO DI CENTOOTTANTA GIORNI - CESSAZIONE DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI.*

Decorso il periodo di centoottanta giorni di assistenza, che e quello della cosiddetta 'malattia assistibilè cessa, nei confronti dello assicurato, ogni Obbligo dell' istituto (Inail), sicche nessuna prestazione puo piu pretendere, entro l'anno, il lavoratore infermo.*

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 31/10/1947 num. 1304 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)