Sez. L, Sentenza n. 405 del 21/01/1982 (Rv. 418111 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - SUCCESSIVA RIASSUNZIONE DOPO UN INTERVALLO DI TEMPO DI APPREZZABILE ENTITÀ - PRESUNZIONE DI CONTINUITÀ DELLO STESSO RAPPORTO - ESCLUSIONE - LIMITI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - OGGETTO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - SUCCESSIVA RIASSUNZIONE DOPO UN INTERVALLO DI TEMPO DI APPREZZABILE ENTITÀ - PRESUNZIONE DI CONTINUITÀ DELLO STESSO RAPPORTO - ESCLUSIONE - LIMITI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - OGGETTO.*
Qualora fra il licenziamento e la successiva riassunzione del lavoratore da parte dello stesso datore di lavoro sia intercorso un intervallo di tempo di apprezzabile entità (nella specie, tre mesi), non opera la presunzione di continuità dello stesso rapporto, ma il giudice del merito deve accertare le modalità e l'effettività del licenziamento e la reale successiva instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, per stabilire se l'intervallo fra i due eventi costituisca o meno una mera sospensione delle prestazioni nell'ambito di un unico rapporto. (Conf 3793/80, mass n 407635).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)