Sez. L, Sentenza n. 3793 del 13/06/1980 (Rv. 407635 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - RIASSUNZIONE DEL MEDESIMO DIPENDENTE DOPO UN INTERVALLO DI TEMPO DI APPREZZABILE ENTITA - PRESUNZIONE DI CONTINUITA DEL RAPPORTO - ESCLUSIONE - CONSEGUENTI NECESSARI ACCERTAMENTI DEL GIUDICE DEL MERITO - FUNZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - RIASSUNZIONE DEL MEDESIMO DIPENDENTE DOPO UN INTERVALLO DI TEMPO DI APPREZZABILE ENTITA - PRESUNZIONE DI CONTINUITA DEL RAPPORTO - ESCLUSIONE - CONSEGUENTI NECESSARI ACCERTAMENTI DEL GIUDICE DEL MERITO - FUNZIONE.*
Qualora fra il licenziamento e la successiva riassunzione del lavoratore da parte dello stesso datore di lavoro sia intercorso un intervallo di tempo di apprezzabile entita, non opera la presunzione di continuita dello stesso rapporto, ma il giudice del merito deve accertare le modalita e l'effettivita del licenziamento e la reale successiva instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, per stabilire se l'intervallo di tempo intercorso fra i due eventi costituisca o meno una mera sospensione delle prestazioni nell'ambito di un unico rapporto di lavoro. (V 610/79, mass n 396755; (V 102/79, mass n 396169; (V 1920/77, mass n 385634).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)