Sez. 2, Sentenza n. 2389 del 24/01/2024 (Rv. 669988-01)
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE | Mediazione - Parte contraente costituita da più soggetti - Versamento della provvigione - Obbligazione solidale - Sussistenza - Fondamento.
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE
Il pagamento della provvigione, allorquando una delle parti contraenti sia costituita da più soggetti in ragione della comunione nel diritto alienato o acquistato, grava su tutti i contitolari, quand'anche taluno di essi non abbia conferito l'incarico né abbia preso parte alla fase delle trattative, avendo comunque utilizzato i risultati dell'attività del mediatore, ed ha natura solidale, in applicazione della regola generale che vale per tutte le obbligazioni assunte da più soggetti, riferendosi la regola della ripartizione pro quota di cui all'art. 1755 c.c. alla provvigione dovuta dalla parte acquirente e dalla parte alienante.
Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1294, Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1755
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)