Sez. 1, Sentenza n. 11496 del 23/05/2014 (Rv. 631281 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - DECRETO D'INAMMISSIBILITÀ | Ammissione al concordato preventivo - Convocazione del proponente per l'inammissibilità - Richiesta di nuovi chiarimenti da parte del tribunale - Diritto all'assegnazione di un termine a difesa - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - DECRETO D'INAMMISSIBILITÀ
Nel procedimento di ammissione al concordato preventivo, l'art. 162, secondo comma, legge fall. non pone alcun limite alla verifica da parte del tribunale della ricorrenza dei presupposti di ammissibilità della proposta. Ne consegue che il proponente, convocato all'udienza prevista dalla predetta norma, non può pretendere di usufruire dell'assegnazione di un termine ogniqualvolta gli siano richiesti chiarimenti che non è in grado di fornire oralmente, pur se riguardano questioni diverse da quelle oggetto del decreto di convocazione.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 162 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)