Sez. 1, Sentenza n. 21901 del 25/09/2013 (Rv. 627747 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE | Proposta concordataria - Mancanza di rilievi del tribunale nell'udienza camerale ex art. 162 legge fall. - Facoltà del proponente di integrare la proposta - Sussistenza - Termine previsto da tale norma - Assegnazione - Mera facoltà.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE
La mancata formulazione da parte del giudice, nel corso dell'udienza camerale, di osservazioni critiche in ordine alla proposta concordataria non impedisce al proponente di richiedere, nel suo interesse, un termine per integrarla, in relazione ad eventuali profili di inammissibilità che potrebbero pur sempre emergere in sede di decisione, mentre l'art. 162, primo comma, legge fall. attribuisce al giudice un potere discrezionale, il cui omesso esercizio non necessita di motivazione, né è censurabile in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 162 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)