diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 29807 del 04/05/2017 Cc. (dep. 14/06/2017) Rv. 270737 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE | Legge n. 47 del 2015 - Modifiche in tema di motivazione delle ordinanze cautelari - Prescrizione dell'autonoma valutazione - Applicabilità nel caso di rigetto della richiesta e di misura successivamente adottata dal tribunale in accoglimento dell'appello avverso detto rigetto - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-05-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270737-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE

In tema di motivazione dei provvedimenti cautelari, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il fondamento, introdotta nell'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non opera quando la richiesta cautelare del pubblico ministero sia stata rigettata dal giudice per le indagini preliminari, venendo poi accolta dal tribunale in accoglimento dell'appello avverso detto rigetto, rilevando, in forza di un'interpretazione letterale e sistematica della disposizione normativa citata, solo rispetto al provvedimento del giudice per le indagini preliminari.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 16/04/2015 num. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)