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Sez. 2, Sentenza n. 9203 del 16/12/2016 Cc. (dep. 24/02/2017) Rv. 269338 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE | Legge n. 47 del 2015 - Modifiche in tema di motivazione delle ordinanze cautelari - Prescrizione dell'autonoma valutazione - Applicabilità al provvedimento adotatto dal tribunale in accoglimento dell'appello avverso il rigetto della richiesta cautelare da parte del Gip - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-12-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269338-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE

In tema di motivazione dei provvedimenti cautelari, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, introdotta dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 nell'art. 292, comma secondo, cod. proc. pen., non opera quando la misura è stata adottata dal tribunale in accoglimento dell'appello avverso il rigetto, da parte del Gip, della richiesta avanzata dal pubblico ministero, avendo carattere eccezionale e rilevando solo rispetto al provvedimento del Gip. (In motivazione, la Corte ha precisato che i vizi della motivazione del provvedimento emesso dal tribunale in sede di appello sono censurabili nei limiti previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 16/04/2015 num. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)