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Sez. 6, Sentenza n. 29757 del 08/07/2026 Cc. (dep. 05/08/2026) Rv. 290484-01

IMPUGNAZIONI - PRESENTAZIONE - IN GENERE | Ricorso per cassazione ex art. 311 cod. proc. pen. - Deposito esclusivamente con modalità telematiche - Necessità - Decorrenza - Conseguenze - Limiti - Indicazione.
Stato
decisa il 2026-07-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290484-01

IMPUGNAZIONI - PRESENTAZIONE - IN GENERE

In tema di impugnazioni cautelari personali, il ricorso per cassazione ex art. 311 cod. proc. pen., a decorrere dal 1° aprile 2026, dev'essere proposto, a pena di inammissibilità, esclusivamente con modalità telematiche, salvo che il ricorrente documenti la sussistenza di un malfunzionamento dei sistemi telematici, certificato o accertato nelle forme previste dall'art. 175-bis, commi 1, 2 e 4, cod. proc. pen., che legittima il deposito con modalità non telematiche, anche a mezzo posta elettronica certificata.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 111 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 com. 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 11 com. 1 lett. C, DM Grazia e Giustizia 29/12/2023 art. 3 com. 3, DM Grazia e Giustizia 27/12/2024 art. 1, DM Grazia e Giustizia 30/12/2025 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)