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Sez. 2, Sentenza n. 1083 del 23/02/1981 (Rv. 411632 - 01)

COMODATO- COMODATARIO - RESTITUZIONE DELLA COSA - AZIONE RELATIVA - LEGITTIMAZIONE ATTIVA - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1981-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411632-01

COMODATO- COMODATARIO - RESTITUZIONE DELLA COSA - AZIONE RELATIVA - LEGITTIMAZIONE ATTIVA - REQUISITI.*

Poiche l'Azione promossa dal comodante nei confronti del comodatario e diretta ad ottenere la restituzione della cosa concessa in comodato e di natura personale e prescinde dalla prova del diritto di proprieta, puo essere proposta da chiunque, avendo avuta la disponibilita materiale della cosa stessa, dimostri di averla consegnata ad altri a titolo gratuito affinche se ne servisse per un uso determinato, con l'Obbligo di custodirla con la diligenza del buon padre di famiglia e di restituirla alla scadenza del contratto, ovvero a sua richiesta. (Conf 2927/68, mass n 335689).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1803, Cod. Civ. art. 1809, Cod. Civ. art. 1810

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)