Sez. 3, Ordinanza n. 29428 del 14/11/2024 (Rv. 672999-01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE | Astensione del giudice - Autorizzazione del capo dell’ufficio - Legittimazione a comporre il collegio giudicante - Esclusione - Onere di ricusazione a carico della parte - Insussistenza - Conseguenze - Nullità della sentenza.
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE
Il giudice che ha chiesto ed ottenuto dal capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi difetta di legittimazione a comporre il collegio giudicante, ex art. 51 c.p.c. in relazione all'art. 158 c.p.c., senza che possa farsi carico alla parte interessata di ricusarlo, con la conseguenza che la decisione, ove sia stata resa da un collegio a cui partecipi il predetto giudice, è affetta da nullità.
Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 158
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)