Sez. 1, Sentenza n. 10545 del 23/04/2008 (Rv. 602912 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE | Astensione del giudice di primo grado - Autorizzazione del presidente del tribunale - Conseguenze - Partecipazione alla successiva fase decisoria - Inammissibilità - Onere di ricusazione a carico della parte - Insussistenza - Conseguenze - Nullità della sentenza di secondo grado - Fattispecie in tema di opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento.
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE
In tema di vizi relativi alla costituzione del giudice, in caso di autorizzazione ad astenersi disposta ex art. 51 cod. proc. civ. dal presidente del tribunale verso il giudice istruttore istante, non sussiste in capo a quest'ultimo la legittimazione a comporre il collegio giudicante nel successivo giudizio d'appello e tale incompatibilità può essere fatta valere anche dalla parte che non ha proposto richiesta di ricusazione; ne consegue la nullità della sentenza resa da un collegio cui partecipi il predetto giudice. (La S.C., cassando con rinvio la sentenza impugnata, ha fissato il principio con riguardo al giudizio d'appello cui aveva partecipato il giudice istruttore della opposizione a sentenza di fallimento, autorizzato in primo grado ad astenersi).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 22 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 158
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)