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Sez. 5, Sentenza n. 25498 del 18/12/2015 (Rv. 638182 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Divieto di doppia imposizione - Portata - Pagamento dell'imposta da parte di soggetto diverso da quello obbligato per legge - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di pagamento dell'ICI da parte del possessore "sine titulo" dell'immobile.
Stato
decisa il 2015-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638182-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

Viola il divieto di doppia imposizione la richiesta dell'Amministrazione finanziaria di pagamento dell'imposta quando, rispetto allo stesso od altro tributo, abbia già esercitato ed esaurito il potere impositivo in dipendenza del medesimo presupposto, sicché non sussiste alcuna violazione se il pagamento sia stato posto in essere da parte di soggetto diverso da quello obbligato per legge, attesa l'inidoneità di tale comportamento a vincolare l'amministrazione, precludendole di far valere la pretesa tributaria in conformità alla disciplina normativa. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il pagamento dell'ICI da parte del possessore di un immobile "sine titulo" potesse impedire al comune di pretendere il pagamento dell'imposta da parte del proprietario).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 67

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)