diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4200 del 27/04/1999 (Rv. 525798 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DIVIETO DI DOPPIA IMPOSIZIONE | Socio di società in nome collettivo - Quota di partecipazione - Cessione nel corso dell'esercizio - Cessionario - Soggetto passivo del reddito di partecipazione - Configurabilità - Pagamento dell'imposta da parte del cedente - Irrilevanza - Duplicità di tassazione - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525798-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DIVIETO DI DOPPIA IMPOSIZIONE

In tema di imposte sui redditi, l'attribuzione del reddito societario di una società in nome collettivo in base alla quota di partecipazione va fatta ai soggetti che hanno la qualità di soci alla chiusura dell'esercizio annuale; pertanto, qualora un socio cede la propria quota di partecipazione nel corso dell'esercizio, soggetto passivo del reddito di partecipazione va considerato il cessionario, a nulla rilevando che l'imposta da questo dovuta sia stata pagata dal socio cedente. Infatti, duplicità di tassazione - che può riguardare anche tributi diversi, ma dipendenti dal medesimo presupposto - è configurabile soltanto quando l'amministrazione reclami il pagamento di un tributo dopo avere esercitato ed esaurito il potere impositivo rispetto allo stesso o ad altro tributo e non opera, conseguentemente, nell'ipotesi di autoliquidazione, ovvero di pagamento da parte di soggetto diverso da quello obbligato per legge, in ragione dell'inidoneità di tale comportamento a vincolare l'amministrazione, precludendole di far valere la pretesa tributaria in conformità alla disciplina normativa.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 5 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)