Sez. 1, Sentenza n. 1087 del 24/06/1968 Ud. (dep. 08/10/1968) Rv. 109255 - 01
AZIONE PENALE - QUERELA - IN GENERE - NATURA DI NEGOZIO GIURIDICO - INTERPRETAZIONE -REGOLE STABILITE DAL CODICE CIVILE - APPLICABILITA.*
AZIONE PENALE - QUERELA - IN GENERE - NATURA DI NEGOZIO GIURIDICO - INTERPRETAZIONE -REGOLE STABILITE DAL CODICE CIVILE - APPLICABILITA.*
Premesso che la querela, consistendo in una manifestazione di volonta, deve essere considerata un vero e proprio negozio giuridico, valgono, per la sua interpretazione, le regole stabilite dagli artt. 1362 e segg. cod. civ.che contengono i principi generali che appunto devono tenersi presenti nell'interpretazione dei negozi giuridici. Sicche, anche per la querela, si deve indagare quale sia stata l'intenzione del suo autore, e, nel dubbio, le si deve attribuire il senso per cui essa possa avere qualche effetto anziche quello secondo cui non ne possa avere alcuno.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Pen. art. 9, Cod. Pen. art. 120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)