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Sez. 1, Sentenza n. 4425 del 07/07/1981 (Rv. 415123 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE - PARZIALE ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE - DIRITTO DEL DEBITORE ALLA RIDUZIONE - INSUSSISTENZA - EQUA VALUTAZIONE DEL GIUDICE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1981-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415123-01

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE - PARZIALE ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE - DIRITTO DEL DEBITORE ALLA RIDUZIONE - INSUSSISTENZA - EQUA VALUTAZIONE DEL GIUDICE - CRITERI.*

La riduzione della penale, per effetto di parziale adempimento dell'obbligazione, a norma dell'art 1384 cod civ, non integra un diritto del debitore, ma e rimessa all'equa valutazione del giudice, in relazione all'interesse del creditore al tempestivo ed integrale adempimento.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1384

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)