Sez. 3, Sentenza n. 14622 del 23/06/2009 (Rv. 608691 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | In genere.
RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE
In tema di azione di danni, poiché i "fatti" rilevanti per l'affermazione di responsabilità ex art. 2051 cod. civ. sono diversi da quelli necessari per proclamarla ex art. 2043 cod. civ., qualora il danneggiato soccombente in primo grado non si dolga in appello della mancata applicazione dell'art. 2051 cod. civ., ma censuri la sentenza impugnata soltanto per avere escluso la responsabilità del convenuto per difetto di colpa ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., non è consentito al giudice di appello - ciò essendogli impedito dai limiti di devoluzione dell'impugnazione (art. 346 cod. proc. civ.), altrimenti configurandosi il vizio di ultrapetizione - prescindere dall'indagine sull'elemento soggettivo dell'illecito ed affermare la responsabilità del convenuto in base alla sola considerazione del nesso eziologico tra cosa e danno ed alla mancanza di prova del fortuito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)