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Sez. 3, Sentenza n. 12329 del 06/07/2004 (Rv. 574180 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE | Azione di responsabilità per custodia - Comportamento del custode - Rilevanza - Esclusione - Fondamento della responsabilità - Rischio gravante sul custode per i danni prodotti dalla cosa - Differenze con l'azione di responsabilità per danni ex art. 2043 cod. civ.- Rilevanza in questo caso del comportamento omissivo o commissivo produttivo di danni. Conseguenze - Proposizione per la prima volta in appello - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574180-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE

L'azione di responsabilità per custodia ex art. 2051 cod. civ. presuppone sul piano eziologico e probatorio accertamenti diversi, e coinvolge distinti temi di indagine rispetto all'azione di responsabilità per danni a norma dell'art. 2043 cod. civ., trattandosi di accertare, in quest'ultimo caso, se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 cod. civ., nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito. Ne consegue che, proposta in primo grado domanda di risarcimento dei danni ex art. 2043 cod. civ., la domanda di responsabilità per cose in custodia, ove non proposta neppure in via subordinata in primo grado, è soggetta in appello al divieto dello ius novorum, trattandosi di domanda che comporta il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato e che, modificando l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, pone in essere una pretesa diversa da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si sia svolto in quella sede il contraddittorio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)