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Sez. T, Sentenza n. 18254 del 04/07/2025 (Rv. 676134-01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - IN GENERE | Imposta sulle successioni - Obbligo di inventario, ex art. 9, comma 2, T.U.S. - Finalità - Conseguenze - Possibilità di dare la prova contraria circa la composizione dell'asse ereditario - Onere di inventariare "passività, partecipazioni societarie e crediti" e di specificare quanto disposto dall'art. 775, n. 5, c.p.c. - Esclusione.
Stato
decisa il 2025-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676134-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - IN GENERE

L'obbligo di inventario, ex art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 346 del 1990, ha la finalità di fissare un sistema probatorio speciale per la ricostruzione della consistenza di gioielli, denaro e mobilia, per cui la previsione della redazione dell'inventario nel rispetto delle formalità di cui agli artt. 769 ss. c.p.c. non deve interpretarsi in modo eccessivamente formalistico, ma in relazione alla possibilità di dare prova contraria relativamente alla consistenza di denaro, mobilia e gioielli nell'asse ereditario in misura diversa rispetto alla percentuale del 10%, con esclusione di uno specifico onere di inventariare "passività, partecipazioni societarie e crediti" e di specificare quanto indicato al n. 5) dell'art. 775 c.p.c..

Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 9 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 769, Cod. Proc. Civ. art. 775 com. 1 lett. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)