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Sez. 5, Sentenza n. 6470 del 19/03/1999 Ud. (dep. 25/05/1999) Rv. 213811 - 01

REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA | Ruolo dell'estraneo - Caratteri della condotta - Consapevolezza dell'aiuto fornito alla distrazione - Azione di più soggetti - Caratteri della consapevolezza dell'estraneo.
Stato
decisa il 1999-03-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213811-01

REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA

In materia di reati fallimentari, nell'ipotesi di fatti di bancarotta fraudolenta per distrazione, e con riferimento alla partecipazione dell'"extraneus" in reato proprio dell'amministratore di società deve ritenersi che il soggetto esterno alla società può concorrere nel reato proprio, mediante condotta agevolativa di quella dell'"intraneus", nella consapevolezza della funzione di supporto alla "distrazione", intesa quest'ultima come sottrazione dal patrimonio sociale e suo depauperamento ai danni della classe creditoria, in caso di fallimento. Nel caso in cui, la "distrazione" venga realizzata mediante l'azione "combinata" di più soggetti, la consapevolezza del partecipe "extraneus" deve abbracciare le varie condotte ed i reciproci loro nessi protesi al raggiungimento dell'evento conclusivo.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 223 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)