Sez. 5, Sentenza n. 41333 del 27/10/2006 Ud. (dep. 18/12/2006) Rv. 235766 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Concorso dell'"extraneus" - Condizioni - Consapevolezza in ordine all'esposizione a rischio delle ragioni creditorie - Necessità.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
Al fine della configurabilità del concorso dell'"extraneus" nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione (art. 216 L. fall.) è necessario che sussista la consapevolezza del percettore della somma - versata dall'imprenditore, successivamente dichiarato fallito - in ordine allo stato di decozione dell'impresa da cui il denaro proviene e, quindi, in ordine al rischio cui siano esposte le ragioni creditorie, con la conseguenza che il giudice deve dare rigorosa dimostrazione del sufficiente contenuto rappresentativo dell'elemento psicologico, focalizzato sul concreto rischio di insolvenza, anche se non qualificato da una specifica volontà di cagionare danno ai creditori dell'imprenditore.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)