diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2370 del 01/04/1983 (Rv. 427224 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONI E CONCORSI - PROMOZIONE DEGLI AGENTI ALLA CATEGORIA SUPERIORE - DISCIPLINA EX ART. 2103 COD. CIV. - INAPPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427224-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONI E CONCORSI - PROMOZIONE DEGLI AGENTI ALLA CATEGORIA SUPERIORE - DISCIPLINA EX ART. 2103 COD. CIV. - INAPPLICABILITÀ.*

Il rapporto di lavoro degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione deve intendersi attuato in una Forma intermedia tra l'impiego pubblico e quello privato ed è soggetto alla normativa del R.d. 8 gennaio 1931 n. 148, del relativo regolamento (allegato a) e delle successive leggi di modificazione e di estensione, normativa che integra una disciplina autonoma e completa, anche in tema di situazioni derivanti dalla temporanea applicazione degli agenti a funzioni di grado superiore nell'ambito del peculiare sistema di promozioni ed avanzamenti, con la conseguenza che, a tale ultimo riguardo non è applicabile la disposizione di cui all'art. 13 della legge n. 300 del 1970. (Conf 2722/80, mass n 406489; (Conf 4364/79, mass n 400833; (Conf 3652/79, mass n 400076).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 15, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 18 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)