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Sez. L, Sentenza n. 4894 del 14/04/2000 (Rv. 535733 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI | Dichiarazione di osservanza dei minimi contrattuali ai fini del conseguimento del beneficio - Adesione al relativo contratto - Equivalenza - Esclusione - Conseguenze - Rispetto anche delle clausole contrattuali relative alla durata massima dell'apprendistato - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535733-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI

La dichiarazione con la quale il datore di lavoro garantisce, ai fini della fiscalizzazione degli oneri sociali di cui alla legge n. 782 del 1980, l'osservanza del trattamento minimo previsto dalla contrattazione collettiva non applicabile a diverso titolo, non comporta per il dichiarante alcun obbligo, né nei confronti dell'Inps, né nei confronti dei dipendenti, ma solo un onere cui è correlata la perdita del beneficio in caso di mancata osservanza dei minimi retributivi contrattuali; ne consegue che la suddetta dichiarazione, non equivalendo ad adesione al contratto, non comporta l'obbligo di osservanza della clausola contrattuale relativa alla durata massima dell'apprendistato.

Riferimenti normativi: Legge 28/11/1980 num. 782 art. 1, Legge 19/01/1955 num. 25 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)