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Sez. L, Sentenza n. 195 del 11/01/1997 (Rv. 501663 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI | Presupposto - Obbligo di corresponsione dei trattamenti economici non inferiori a quelli minimi contrattuali - Inosservanza - Applicabilità delle riduzioni contributive - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501663-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI

La dichiarazione con la quale il datore di lavoro garantisce, allo scopo di fruire della fiscalizzazione degli oneri sociali (di cui alla legge n. 782 del 1980), l'osservanza del trattamento minimo previsto dalla contrattazione collettiva, o il comportamento con il quale il medesimo provvede ad applicare direttamente la riduzione dei contributi, non determinano alcun corrispondente obbligo né nei confronti dei dipendenti, né dell'I.N.P.S.; conseguentemente l'inosservanza di tale trattamento minimo comporta l'inapplicabilità delle riduzioni contributive sulle retribuzioni corrisposte e non già l'obbligo di versamento della contribuzione corrispondente alle maggiori retribuzioni previste dal contratto collettivo rispetto a quelle effettive.

Riferimenti normativi: Legge 28/11/1980 num. 782 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)