Sez. 1, Sentenza n. 6083 del 22/11/1979 (Rv. 402800 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - MOMENTO DETERMINANTE - MESSA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DI UNA SOCIETA NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO DI CASSAZIONE - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - MOMENTO DETERMINANTE - MESSA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DI UNA SOCIETA NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO DI CASSAZIONE - IRRILEVANZA.*
La messa in liquidazione coatta amministrativa di una societa, al pari del suo fallimento, non determina l'interruzione del giudizio di Cassazione, che e governato dall'impulso d'ufficio: ne consegue che, per accertare la sussistenza della legittimazione all'impugnazione, occorre far riferimento unicamente al momento dell'inizio della pendenza del procedimento di Cassazione, senza che possa attribuirsi alcuna incidenza effettuale a fatti intervenuti successivamente a tale momento. (V 773/75, mass n 374136; (V 2556/70, mass n 348895).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge Falliment. art. 194, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 194
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)