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Sez. 1, Sentenza n. 773 del 26/02/1975 (Rv. 374136 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITA PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI - FALLIMENTO - INTERRUZIONE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374136-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITA PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI - FALLIMENTO - INTERRUZIONE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

Il fallimento di una delle parti non determina l'interruzione del giudizio di Cassazione, che e governato dall'impulso ufficioso. (V 1116/66, mass n 322232).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)