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Sez. 3, Sentenza n. 11183 del 27/10/1995 (Rv. 494410 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - IN GENERE | Richiesta di risarcimento ex art. 22 della legge n. 990 del 1969 - Inutile decorso dello "spatium deliberandi" di sessanta giorni - Rifiuto o ritardo ingiustificato dell'assicuratore a corrispondere l'indennizzo - Obbligo dell'assicuratore di corrispondere al danneggiato gli interessi moratori anche oltre il massimale - Decorrenza degli interessi.
Stato
decisa il 1995-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494410-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - IN GENERE

Nella disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, qualora l'assicuratore, direttamente obbligato "ex lege" verso il danneggiato per il danno da costui subito, lasci trascorrere il periodo di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta rivoltagli ai sensi dell'art. 22 della legge n. 990 del 1969 o, comunque, un periodo di tempo congruo dal momento in cui la richiesta stessa abbia assunto, con l'integrazione del suo contenuto originario, significato di costituzione in mora, ritardando o rifiutando senza giustificato motivo la prestazione indennitaria, è tenuto a corrispondere, anche oltre il massimale, gli interessi moratori di cui all'art. 1224 cod. civ., a far tempo dalla scadenza dello "spatium deliberandi" e non dall'evento lesivo (nella specie, i periti nominati in sede penale avevano depositato il loro elaborato nel novembre del 1983, accertando, a carico del danneggiato nel sinistro, una nevrosi post-traumatica suscettibile di miglioramento e di guarigione clinica; il giudice di merito - con una motivazione che la S.C. ha giudicato essere adeguatamente motivata e immune da vizi logici - avevano ritenuto in mora colpevole l'assicuratore solo a far data dall'1 gennaio 1984, in considerazione dei risultati della perizia e dell'epoca del suo deposito).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)