Sez. 3, Sentenza n. 760 del 24/01/1997 (Rv. 502028 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - TERMINE DI SESSANTA GIORNI | Obbligo nel suddetto periodo di interessi e rivalutazione nei limiti del massimale quali componenti del danno subito dal terzo - Sussistenza.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - TERMINE DI SESSANTA GIORNI
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il termine di cui all'art. 22 della legge n. 990 del 1969, decorrente dalla richiesta di risarcimento, costituisce per l'assicuratore uno "spatium deliberandi" in ordine a tale richiesta, che, finché non sia trascorso, impedisce di far valere la mora dell'assicuratore e di configurare una responsabilità extra massimale per rivalutazione e interessi, ma non esonera dall'obbligo di corrispondere, per il suddetto periodo, rivalutazione e interessi quali componenti del danno subito dal terzo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)