Sez. 1, Sentenza n. 3953 del 01/07/1982 (Rv. 421904 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DELL'OPERA - ADDIZIONI E VARIAZIONI - INTRODUZIONE DI VARIANTI AL PROGETTO ORIGINARIO - APPROVAZIONE DA PARTE DEGLI ORGANI COMPETENTI DELL'ENTE APPALTANTE E ORDINE SCRITTO DEL DIRETTORE DEI LAVORI - NECESSITÀ - ATTI DI CONSENSO MERAMENTE IMPLICITO O DI ORGANI DIVERSI - INIDONEITÀ.*
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DELL'OPERA - ADDIZIONI E VARIAZIONI - INTRODUZIONE DI VARIANTI AL PROGETTO ORIGINARIO - APPROVAZIONE DA PARTE DEGLI ORGANI COMPETENTI DELL'ENTE APPALTANTE E ORDINE SCRITTO DEL DIRETTORE DEI LAVORI - NECESSITÀ - ATTI DI CONSENSO MERAMENTE IMPLICITO O DI ORGANI DIVERSI - INIDONEITÀ.*
In tema di appalto di opere pubbliche, ed ai sensi dell'art. 342 primo e secondo comma della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. F, l'introduzione di varianti al progetto originario, ancorché necessaria (e salva l'ipotesi dell'assoluta urgenza contemplata dal terzo comma di detta norma), postula l'ordine scritto del direttore dei lavori, previo formale e specifico provvedimento di approvazione delle varianti medesime da parte dei competenti organi dell'ente appaltante, e, pertanto, non può ritenersi consentita alla stregua di Atti di consenso meramente implicito, ovvero provenienti da organi diversi (nella specie, dal sindaco del comune, anziché dal consiglio municipale).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)