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Sez. 1, Sentenza n. 9701 del 25/09/1990 (Rv. 469333 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DELL'OPERA - ADDIZIONI E VARIAZIONI - LAVORI AGGIUNTIVI DISPOSTI CON ORDINE DIRETTO DAL DIRETTORE DEI LAVORI - OBBLIGO DI PAGAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1990-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469333-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DELL'OPERA - ADDIZIONI E VARIAZIONI - LAVORI AGGIUNTIVI DISPOSTI CON ORDINE DIRETTO DAL DIRETTORE DEI LAVORI - OBBLIGO DI PAGAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI.*

L'amministrazione pubblica appaltante non รจ tenuta al pagamento dei lavori aggiuntivi di un opera pubblica disposti con un ordine scritto del direttore dei lavori che contenga un mero riferimento al parere al riguardo espresso dell'amministrazione interessata, essendo invece necessario, ai sensi dell'art. 13, secondo comma, del d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, che il detto ordine scritto indichi gli estremi della specifica approvazione dei lavori stessi da parte del committente, adottata nelle forme di legge. (V 3450/83, mass n 428326; (V 5792/82, mass n 423539; (Conf 3953/82, mass n 421904).*

Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)