Sez. 1, Sentenza n. 4827 del 04/08/1988 (Rv. 459645 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DEL DEBITORE - NECESSITÀ - TUTELA DEL DIRITTO DI DIFESA DELLO STESSO - ESTENSIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DEL DEBITORE - NECESSITÀ - TUTELA DEL DIRITTO DI DIFESA DELLO STESSO - ESTENSIONE.*
La dichiarazione di fallimento postula che il debitore sia stato preventivamente convocato e messo in grado di svolgere le opportune difese, ma non anche che il debitore stesso, dopo tale convocazione, sia tenuto al corrente delle ulteriori circostanze che emergano nel corso della procedura, essendo suo Onere di seguirne gli sviluppi per tutelare i propri diritti. (V 6472/83, mass n 431216).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)