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Sez. 1, Sentenza n. 6472 del 03/11/1983 (Rv. 431216 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE - AVVENUTA AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE - SUCCESSIVA ISTANZA DI FALLIMENTO INSERITA NEL PROCEDIMENTO IN CORSO - NUOVA CONVOCAZIONE DELL'IMPRENDITORE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431216-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE - AVVENUTA AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE - SUCCESSIVA ISTANZA DI FALLIMENTO INSERITA NEL PROCEDIMENTO IN CORSO - NUOVA CONVOCAZIONE DELL'IMPRENDITORE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Nella fase che precede la dichiarazione di fallimento, una volta che il debitore sia stato convocato in camera di consiglio, o comunque informato dell'iniziativa a suo carico e posto in grado di svolgere le sue difese, non è necessario che egli sia nuovamente convocato e sentito in seguito ad ogni successiva istanza di fallimento che si inserisca nel procedimento, avendo egli l'Onere di seguire l'ulteriore sviluppo della procedura e di assumere ogni opportuna iniziativa in ordine ad essa, a tutela dei propri diritti. (Conf 6620/81, mass n 417473; (Conf 1600/78, mass n 391001; (Conf 1322/75, mass n 374842).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)