Sez. 1, Sentenza n. 2608 del 20/04/1985 (Rv. 440406 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - RISCATTO - ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI EX INA-CASA - TERMINE PREVISTO DALL'ART. 6, SESTO COMMA, DELLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1963 N. 60 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PRIMA DELL'INIZIO DELLA DECORRENZA DEL TERMINE - AMMISSIBILITÀ.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - RISCATTO - ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI EX INA-CASA - TERMINE PREVISTO DALL'ART. 6, SESTO COMMA, DELLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1963 N. 60 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PRIMA DELL'INIZIO DELLA DECORRENZA DEL TERMINE - AMMISSIBILITÀ.*
L'art. 6, sesto comma, della legge 14 febbraio 1963 n. 60 (norme per la liquidazione del patrimonio edilizio dell'INA-casa) il quale prevede per la presentazione della domanda di riscatto da parte degli assegnatari degli alloggi ex INA-casa, un termine quinquennale dalla data di trasferimento della proprietà agli istituti autonomi delle case popolari non impedisce che il riscatto sia validamente esercitato ancorché l'istanza sia stata presentata prima dello inizio della decorrenza del termine anzidetto, pur producendo i suoi effetti traslativi soltanto con il passaggio della proprietà degli alloggi dalla Gescal all'ente successore.*
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1949 num. 43 art. 19, Legge 14/02/1963 num. 60 art. 4, Legge 14/02/1963 num. 60 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)