Sez. 3, Sentenza n. 455 del 28/02/1964 (Rv. 300569 - 01)
PROVA CIVILE - ESIBIZIONE RICHIESTA DI INFORMAZIONI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - POTERI DISCREZIONALI DEL GIUDICE DI MERITO.*
PROVA CIVILE - ESIBIZIONE RICHIESTA DI INFORMAZIONI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - POTERI DISCREZIONALI DEL GIUDICE DI MERITO.*
La norma contenuta nell'art. 213 cod.proc.civ. (che dispone che il giudice puo chiedere d'ufficio alla pa le informazioni scritte relative ad Atti e documenti dell'amministrazione stessa, che e necessario acquisire al processo) riflette, non gia un Obbligo del giudice, bensi una facolta discrezionale, il cui mancato Esercizio non e suscettibile di Sindacato in Sede di Cassazione. (V 2184/64; 1597/62).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 213
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)