Sez. 2, Sentenza n. 494 del 27/06/1975 Ud. (dep. 15/01/1976) Rv. 131872 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - IN GENERE - PROVA INDIZIARIA - NECESSITA CHE LE CENSURE SIANO RIVOLTE ALLA VALUTAZIONE DEGLI INDIZI NEL LORO COMPLESSO.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - IN GENERE - PROVA INDIZIARIA - NECESSITA CHE LE CENSURE SIANO RIVOLTE ALLA VALUTAZIONE DEGLI INDIZI NEL LORO COMPLESSO.*
Nel caso di prova indiziaria, le censure alla motivazione fatte valere col ricorso per Cassazione debbono riferirsi alla valutazione che ha fatto il giudice degli indizi nel loro complesso e nella loro coordinazione logica e giuridica, perche solo in questa valutazione possono sussistere i vizi palesi di contraddittorieta o di inadeguatezza alle risultanze processuali legittimamente acquisite.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)