diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2533 del 09/02/2016 (Rv. 638637 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ | Indennità di occupazione temporanea - Corte di appello funzionalmente competente - Conferma della stima effettuata dal giudice incompetente (tribunale) - Ammissibilità - Condizioni - Espressa richiesta dell'espropriato.
Stato
decisa il 2016-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638637-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ

Qualora il tribunale, in un giudizio di risarcimento del danno per occupazione appropriativa, abbia proceduto anche alla determinazione dell'indennità di occupazione temporanea legittima, pur non essendo competente in materia, la corte di appello, dinanzi alla quale la sentenza sia stata impugnata anche per altre questioni, può, in quanto giudice funzionalmente competente a liquidarla in unico grado, ex art. 20 della l. n. 865 del 1971, confermare la stima dell'indennità effettuata dalla decisione di primo grado, a fronte di espressa richiesta dell'espropriato.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)