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Sez. 1 - , Sentenza n. 39145 del 09/12/2021 (Rv. 663424 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) - INDENNITA' | Impugnazione della pronuncia di primo grado sulla domanda di risarcimento danni da occupazione appropriativa - Opposizione in unico grado alla stima dell’indennità spettante per il periodo di occupazione legittima - Cumulo delle domande davanti alla Corte d’appello – Ammissibilità – Fondamento. PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - PLURALITA' DI DOMANDE - In genere.
Stato
decisa il 2021-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663424-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) - INDENNITA'

In tema di espropriazione per pubblica utilità, è ammissibile il cumulo di domande aventi per oggetto, da una parte, l'impugnazione innanzi alla Corte di appello della pronuncia di primo grado riguardante il risarcimento del danno da occupazione appropriativa e, dall'altra, l'opposizione, in unico grado, alla stima dell'indennità spettante per il periodo di occupazione legittima, non verificandosi, con riferimento a quest'ultima domanda, alcuna lesione del diritto al doppio grado di giurisdizione.

Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 104, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)