Sez. 1, Sentenza n. 2132 del 24/10/1970 (Rv. 348260 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPETENZA - SEZIONE VALUTAZIONI DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI DELLE IMPOSTE INDIRETTE - QUALIFICAZIONE DEI TERRENI IN BASE ALLA LORO DESTINAZIONE - INCOMPETENZA DELLA SEZIONE - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPETENZA - SEZIONE VALUTAZIONI DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI DELLE IMPOSTE INDIRETTE - QUALIFICAZIONE DEI TERRENI IN BASE ALLA LORO DESTINAZIONE - INCOMPETENZA DELLA SEZIONE - ESCLUSIONE.*
La commissione provinciale, Sezione valutazioni, quando qualifica i terreni oggetto di trasferimento, in base alla loro concreta destinazione, come terreni agricoli oppure come aree fabbricabili e procede alla loro valutazione mediante l'uno o l'altro dei criteri previsti dalla legge, non compie alcuna operazione di carattere giuridico e non esorbita, pertanto, dai limiti della sua Competenza giurisdizionale, in quanto la decisione circa il sistema, in base al quale va effettuata la valutazione dei beni oggetto di trasferimento, discende automaticamente dall'individuazione e dalla qualificazione dei beni medesimi, ossia da un accertamento di mero fatto che non importa, di per se, la risoluzione di alcun quesito di carattere giuridico. (V 2737'68, mass n 335332).*
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)