Sez. 3, Sentenza n. 747 del 14/01/2011 (Rv. 615957 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - RICONOSCIMENTO DEI VIZI | Impegno del debitore di eliminare i vizi della cosa venduta - Natura - Novazione dell'obbligazione originaria - Esclusione - Termini di cui all'art. 1495 cod. civ. - Applicabilità - Esclusione - Azione del compratore per l'esatto adempimento dell'obbligo di sostituzione o riparazione della "res" difettosa assunto dal venditore - Termine di prescrizione ordinario - Applicabilità - Sussistenza - Fondamento.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - RICONOSCIMENTO DEI VIZI
In tema di compravendita, l'impegno del debitore di eliminare i vizi che rendano il bene inidoneo all'uso cui è destinato (ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore economico) di per sé non dà vita ad una nuova obbligazione estintiva-sostitutiva dell'originaria obbligazione di garanzia, ma consente al compratore di non soggiacere ai termini di decadenza ed alle condizioni di cui all'art. 1495 cod. civ.; ne consegue che, ove il compratore, anziché chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, agisca per l'esatto adempimento dell'obbligo di riparazione o sostituzione della "res", assunto spontaneamente dal debitore sulla base del riconoscimento dell'esistenza dei vizi, ugualmente non si determina un effetto novativo dell'obbligazione originaria e la prescrizione - venuta meno la regola "eccezionale" dell'art. 1495 cod. civ. - decorre secondo l'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1181, Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 1231, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1476, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1494, Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 2944, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)