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Sez. 2, Sentenza n. 568 del 06/03/1970 (Rv. 345662 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - ONERE A CARICO DELL'ATTORE - DEDUZIONE DA PARTE DEL CONVENUTO DELL'ESISTENZA DI UN TITOLO O DI UNA SITUAZIONE GIURIDICA CONTRASTANTI - IRRILEVANZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1970-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345662-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - ONERE A CARICO DELL'ATTORE - DEDUZIONE DA PARTE DEL CONVENUTO DELL'ESISTENZA DI UN TITOLO O DI UNA SITUAZIONE GIURIDICA CONTRASTANTI - IRRILEVANZA - CONSEGUENZE.*

Chi agisce in rivendicazione, o chiede l'accertamento del suo diritto di proprieta sopra un bene determinato, e tenuto a fornire la prova di tale diritto anche se il convenuto abbia dedotto l'esistenza di un titolo o di una situazione giuridica in contrasto con la pretesa fatta valere in giudizio. Pertanto, qualora l'attore non riesca ad assolvere l'Onere probatorio a lui incombente, la sua domanda non puo essere accolta, anche se il convenuto non sia riuscito, a sua volta, a provare il proprio assunto. (V 3909-69, massima n 344315 ed altre conformi).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)