Sez. 2, Sentenza n. 568 del 06/03/1970 (Rv. 345662 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - ONERE A CARICO DELL'ATTORE - DEDUZIONE DA PARTE DEL CONVENUTO DELL'ESISTENZA DI UN TITOLO O DI UNA SITUAZIONE GIURIDICA CONTRASTANTI - IRRILEVANZA - CONSEGUENZE.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - ONERE A CARICO DELL'ATTORE - DEDUZIONE DA PARTE DEL CONVENUTO DELL'ESISTENZA DI UN TITOLO O DI UNA SITUAZIONE GIURIDICA CONTRASTANTI - IRRILEVANZA - CONSEGUENZE.*
Chi agisce in rivendicazione, o chiede l'accertamento del suo diritto di proprieta sopra un bene determinato, e tenuto a fornire la prova di tale diritto anche se il convenuto abbia dedotto l'esistenza di un titolo o di una situazione giuridica in contrasto con la pretesa fatta valere in giudizio. Pertanto, qualora l'attore non riesca ad assolvere l'Onere probatorio a lui incombente, la sua domanda non puo essere accolta, anche se il convenuto non sia riuscito, a sua volta, a provare il proprio assunto. (V 3909-69, massima n 344315 ed altre conformi).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)