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Sez. 2, Sentenza n. 3909 del 06/12/1969 (Rv. 344315 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - CONTENUTO - ONERE DELLA PROVA A CARICO ESCLUSIVO DELL'ATTORE - PROVE ADDOTTE DAL CONVENUTO - ESONERO DELL'ATTORE DALL'ONERE DELLA PROVA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/344315-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - CONTENUTO - ONERE DELLA PROVA A CARICO ESCLUSIVO DELL'ATTORE - PROVE ADDOTTE DAL CONVENUTO - ESONERO DELL'ATTORE DALL'ONERE DELLA PROVA - ESCLUSIONE.*

L'attore in rivendicazione deve provare la sussistenza dell'asserito dominio sulla cosa rivendicata risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando il compimento dell'usucapione. E questo un Onere fondamentale ed assoluto, tanto che il convenuto in rivendicazione non e a sua volta tenuto a fornire alcuna prova e puo trincerarsi dietro il possideo quia possideo, e, se, adduce qualche prova o qualche suo diritto sulla cosa, cio non deve mai tornare a suo pregiudizio, non implicando, di per se, rinunzia alla posizione vantaggiosa derivantegli dal possesso e non esonerando l'attore dalla prova a suo carico. (V 2169-69, massima n 341478 ed altre ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)