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Sez. L, Sentenza n. 69 del 04/01/2001 (Rv. 542947 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Appalti per l'installazione di reti di distribuzione per conto di imprese esercitanti un pubblico servizio - Disciplina ex art. 3 legge n. 1369 del 1960 - Esclusione - Fattispecie relativa a potenziamento e ampliamento di reti telefoniche.
Stato
decisa il 2001-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542947-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

L'esecuzione di appalti concessi da imprese che esercitano un pubblico servizio e che abbiano ad oggetto l'installazione delle linee e reti di distribuzione non è compresa nella previsione di cui al comma secondo dell'art. 3 legge 23 ottobre 1960 n. 1369; ne consegue che le imprese appaltatrici possono applicare nei confronti dei loro dipendenti il trattamento economico e normativo proprio del settore industriale del quale fanno parte. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva fatto applicazione del riportato principio in relazione ad attività di potenziamento e ampliamento di reti telefoniche).

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)