Sez. U, Sentenza n. 446 del 20/01/1996 (Rv. 495520 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Appalti concessi da imprese esercitanti un pubblico servizio ed aventi ad oggetto l'installazione di reti - Disciplina ex art. 3 legge n. 1369 del 1960 - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)
L'esecuzione di appalti concessi da imprese che esercitano un pubblico servizio e che abbiano ad oggetto l'installazione di reti (nella specie, telefoniche) non è compresa nella previsione di cui al secondo comma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1960 n. 1369; ne consegue che le imprese appaltatrici possono applicare nei confronti dei loro dipendenti il trattamento economico e normativo proprio del settore dell'industria metalmeccanica, della quale fanno parte.
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)