Sez. 5, Sentenza n. 48781 del 11/11/2004 Cc. (dep. 21/12/2004) Rv. 231277 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Fideiussione prestata da terzi - Svuotamento patrimonio del terzo garante - Effetti sulla massa della società fallita - Bancarotta per distrazione - Configurabilità.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
E configurabile il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione (art. 216, comma primo, legge fall.) nel caso in cui una società - amministrata di fatto dall'amministratore della società fallita e creata proprio in vista del programmato fallimento di quest'ultima - presti fideiussione a garanzia di un prestito concesso alla società successivamente fallita e poi ceda un bene immobile - costituente sostanzialmente l'intero patrimonio della garante - con vendita simulata a terzi legati al detto amministratore da rapporti di stretta parentela, in quanto viene così svuotata la consistenza della fideiussione concessa a favore di uno dei creditori della società fallita, con il conseguente aggravio della massa, posto che il garantito dovrà concorrere con gli altri creditori.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)