Sez. 5, Sentenza n. 36629 del 05/06/2003 Ud. (dep. 24/09/2003) Rv. 227148 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Prestazione di garanzia cambiaria - Distrazione - Sussistenza.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
Integra il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione la prestazione di garanzia cambiaria, mediante l'emissione di cambiali da parte della società, poi dichiarata fallita, in favore di altra società con essa collegata, che le abbia portate allo sconto senza onorarle alla scadenza, con conseguente esposizione della società emittente nei confronti dell'istituto bancario che aveva proceduto all'anzidetta operazione di sconto. Ciò in quanto la bancarotta fraudolenta è reato di pericolo per la cui configurazione non è richiesto un effettivo pregiudizio per i creditori, ma solo la messa in pericolo del loro interesse all'integrità della garanzia generica rappresentata dal patrimonio del debitore ai sensi dell'art. 2740 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2740, Legge Falliment. art. 216 com. 1 n. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 com. 1 n. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)