Sez. 5, Sentenza n. 8351 del 25/10/2012 Ud. (dep. 20/02/2013) Rv. 255213 - 01
REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - IN GENERE | Responsabilità per omissione - Sussistenza del nesso di causalità - Coefficienti medi di probabilità cosiddetta frequentista dovuti a legge statistica - Utilizzabilità ai fini del riconoscimento del nesso di causalità - Condizioni - Fattispecie: lesioni gravissime dovute alla trasmissione del virus HIV.
REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - IN GENERE
In tema di responsabilità per il reato di lesioni gravissime dovute alla trasmissione del virus HIV, l'accertamento del nesso di causalità non è legato al solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica. Ne deriva che anche coefficienti medio-bassi di probabilità cosiddetta frequentista per tipi di evento, rivelati dalla legge statistica - sostenuti da verifiche attente e puntuali sia della fondatezza scientifica che della specifica applicabilità alla fattispecie concreta - se corroborati dal positivo riscontro probatorio, condotto secondo le cadenze tipiche della più aggiornata criteriologia medico-legale, circa la sicura non incidenza, nel caso concreto, di altri fattori interagenti in via alternativa, possono essere utilizzati ai fini del riconoscimento giudiziale del necessario nesso di condizionamento. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha confermato l'affermazione di responsabilità, in ordine al reato di lesioni gravissime, dell'imputato, il quale, consapevole di essere affetto da virus HIV, aveva omesso di riferirlo alla convivente, ritenendo accertato il nesso di causalità sulla scorta di un dato statisticamente significativo indicato in valori prossimi al 50%, corroborato da ulteriori elementi legati sia alla frequenza dei rapporti sessuali tra le parti, sia ad elementi idonei ad escludere l'esistenza di fattori alternativi).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 582 CORTE COST., Cod. Pen. art. 583 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)